rilascio di copie esecutive anteriormente alla registrazione, č legittima


 

C. Cost. 06.12.2002, n. 522

 

E’ stato dichiarato incostituzionale l’art. 66, c. 2, del D.P.R. 131/1986 (T.U. sull’imposta di registro), nella parte in cui non prevede che la disposizione di  cui  al  comma  1 (che vieta il rilascio di copie prima della registrazione) non si applica al rilascio dell'originale o della copia della sentenza o di  altro provvedimento giurisdizionale, che debba essere  utilizzato  per  procedere all'esecuzione forzata.

 

La sentenza ha portata generale e, quindi, deve ritenersi ora consentito anche al notaio di rilasciare le copie esecutive anteriormente alla registrazione.